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Riporto delle perdite: regole operative

  • di Luigi Mondardini

    Con le modifiche apportate all’art. 84 del TUIR sono state introdotte rilevanti modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.

    In estrema sintesi, le società di capitali (esclusi gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa) possono riportare in avanti la perdita fiscale senza alcun limite di tempo, ma la compensazione con il reddito è limitata al solo 80% del medesimo e la regola vale sia per le perdite “vecchie” sia per le perdite “nuove”.

    Le novità sembrano di non poco conto; la regola vigente fino al periodo di imposta 2010, prevedeva la possibilità di riportare la perdita  per un periodo di 5 esercizi e la  compensazione della perdita avviene fino a capienza del reddito degli esercizi successivi.

    Le nuove regole introducono questi due nuovi principi:

    1. La perdita è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo;
    2. La compensazione avviene fino a capienza dell’80% del reddito prodotto negli esercizi successivi.

    Resta ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta (a condizione che esse si riferiscano a una nuova attività produttiva) che sono riportabili a nuovo senza vincoli temporali e compensabili con il 100% del reddito degli esercizi successivi.

    Alcuni esempi di chiarimento:

    La società Alfa srl ha una perdita generata nel 2010 pari a Euro 60.000 e un reddito imponibile del 2011 di Euro 100.000. Compensazione 100.000 x 80% = 80.000 Euro, quindi l’intera perdita viene compensata poiché l’80% del reddito è superiore alla perdita.

    La società Alfa srl ha una perdita generata nel 2010 pari a Euro 70.000 e un reddito imponibile del 2011 di Euro 50.000. Compensazione 50.000 x 80% = 40.000 Euro, quindi la perdita viene compensata in parte fino a capienza dell’80% del reddito che è dato inferiore all’ammontare  della perdita.

    L’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 dicembre 2011 n.53/E ha fornito la propria interpretazione riguardo la decorrenza delle nuove disposizioni relative al trattamento delle perdite d’impresa: “le perdite maturate in periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento non utilizzate in compensazione del reddito dalla data del 6 luglio 2011 subiranno per intero la nuova disciplina”, con la conseguenza a partire da Unico 2012 la disciplina del riporto delle perdite fiscali per le società di capitali è divenuta unica.

     L’Agenzia delle Entrate ha motivato la propria interpretazione affermando che: “tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’art. 84 ante e post modifica”.

    E’ bene infine ricordare che, come ci conferma la circolare n. 53 /2011, interessandosi dell’art. 84 del TUIR, le nuove disposizioni in materia di perdite fiscali riguardano soltanto soggetti passivi IRES, mentre quelle prodotte da soggetti IRPEF seguono le vecchie regole e cioè:

    Per le perdite d’imprese generate da soggetti in contabilità ordinaria il riporto a nuovo avviene entro un quinquennio e per l’intera capienza dei redditi d’impresa del singolo socio.

    Per le perdite d’impresa generate da soggetti in contabilità semplificata il riporto a nuovo delle perdite è vietato, ma la compensazione è eseguibile con tutti i redditi prodotti nello stesso esercizio di formazione della perdita.

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