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Deducibilità dei costi auto: il caso dei dipendenti.

  • di Luigi Mondardini

    Affinché un costo inerente un autoveicolo sia integralmente deducibile non basta che sia immatricolato come autocarro: occorre una stretta inerenza tra attività esercitata e utilizzo effettivo del veicolo. Particolare il caso delle auto concesse in uso ai dipendenti.

    In pratica, è necessario che il mezzo venga usato per lavori che necessariamente richiedono l’uso di tali veicoli (rappresentanti di commercio, istruttori di scuola guidatassisti). L’Amministrazione Finanziaria considera veicoli esclusivamente ad uso strumentale nell’esercizio d’impresa le autovetture senza cui l’attività non può essere svolta e quindi direttamente collegate alla produzione dei redditi. La detrazione IVA è subordinata al presupposto dell’inerenza del veicolo ossia all’utilizzo esclusivo nell’attività aziendale.

    Uso dell’auto concessa  al dipendente

    Per dirigenti, amministratori delegati o particolari categorie di dipendenti  costituisce un benefit soggetto a tassazione in busta paga e un costo deducibile per l’azienda che concede questo benefit.

    L’auto concessa al dipendente per uso personale dà origine ad una tassazione in busta paga. L’impresa che sostiene costi su tali veicoli, come ad esempio le spese di gestione e gli ammortamenti, dovrà trattarli, sotto il profilo fiscale, come costi del personale e, pertanto, indeducibili ai fini IRAP.

    Nel caso in cui l’auto sia un benefit concesso al dipendente in uso promiscuo, il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfettaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall’ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Ove l’auto venga concessa in uso promiscuo solo per una parte dell’anno, l’importo forfettario deve essere proporzionale all’effettivo numero di giorni in cui tale uso promiscuo è riconosciuto al dipendente. L’impresa dovrà, quindi, concedere l’auto aziendale al dipendente per l’uso privato gratuito inserendo in busta paga il cosiddetto fringe benefit su cui dovranno essere applicate le normali trattenute fiscali e previdenziali.

    costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta ,che  erano  deducibili al 90% per il 2012, sono deducibili dal 2013 nella misura del  70%  (Acquisto in proprietà:  valore di acquisto, Leasing finanziario o operativi: valore delle rate annue, noleggio: valore dei canoni, costi di gestione).

    Per i veicoli concessi in uso promiscuo per la minor parte del periodo d’imposta, i costi sono interamente deducibili per la parte corrispondente al benefit tassato in busta paga o addebitato al dipendente. La parte eccedente risulterà deducibile al 40% per il 2012, mentre dall’anno prossimo valgono le nuove regole per la deducibilità dei costi delle auto aziendali (si scende al 20%).

    Detrazione IVA

    Ai fini IVA, se l’azienda inserisce il fringe benefit in busta paga potrà detrarla nella misura del 40%.

     

     

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