È confermato, a decorrere dall’1.7.2014, l’aumento dell’aliquota al 26% (dal 20%)
Si tratta della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR e ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettati al 26% in luogo dell’attuale 20%.
Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.
Non è stata oggetto di modifiche la tassazione riferita, tra l’altro agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; ai risultati derivanti dai fondi pensione, per i quali è confermata l’imposta sostitutiva dell’11%.
Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito.
In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:
– ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014;
– agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall’1.7.2014;
– in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dall’1.7.2014.