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Tassazione in aumento per le partecipazioni “non qualificate”

  • di Luigi Mondardini

    A partire dal 1° luglio 2014 è scattata la nuova imposta nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria.

    Si tratta delle  ritenute e imposte sostitutive su interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 , nonché sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del Testo unico delle imposte sui redditi. Fino al 30 giugno l’imposta era pari al 20 per cento.
     
    L’’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, precisa che  “tale scelta ha la finalità di consentire l’applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell’esercizio di attività di impresa”. 
    In altre parole, anche nel caso di soggetti non titolari di redditi di capitale, le ritenute devono essere applicate nella nuova misura prevista.
     
    Tra i redditi colpiti dalla disposizione sono compresi i dividendi, nonché i proventi ad essi assimilati, percepiti dal 1° luglio 2014. Si tratta  degli utili percepiti come dividendi e capital gain in base al possesso di partecipazioni non qualificate e/o di strumenti similari alle azioni ovvero di contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dal solo lavoro.
     
    In particolare per le partecipazioni non qualificate, il carico fiscale è, in pochi anni, addirittura raddoppiato passando dal 12,50 per cento, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011, all’attuale 26 per cento.
     
    Operandosi una ritenuta secca per i dividendi e assolvendo un’imposta sostitutiva per i capital gain, il prelievo è effettuato a titolo definitivo; infatti non viene  riconosciuta al soggetto tassato alcuna possibilità di recuperare quanto versato in dichiarazione, attraverso le opportune deduzioni o detrazioni.
     
    Nulla cambia per quanto riguarda il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata, nonché, dei dividendi percepiti nell’ambito del regime d’impresa.
     
    A tali utili, infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote Irpef sulla parte imponibile  che è pari al 40 per cento ovvero al  49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente.
     
    Il differente trattamento tra partecipazioni qualificate e non può essere colto dal seguente esempio: dividendo percepito euro 50.000 da s.r.l.
     
    Fino al 30 giugno 2013 , per  il dividendo percepito da una partecipazione non qualificata  il contribuente pagava un’ imposta sostitutiva pari a Euro 10.000,00 ( 50.000 x 20%) . Qualora la partecipazione fosse qualificata , ipotizzando un’aliquota marginale pari al 43%, il contribuente pagava 10.689,80 ( 50.000 x 49,72% x 43%).
     
    Dal 1° luglio 2014, per il  dividendo percepito da una partecipazione non qualificata  il contribuente pagherà una imposta sostitutiva pari a Euro 13.000,00= ( 50.000 x 26%).  Mentre per il dividendo percepito da una partecipazione qualificata  il contribuente  continuerà a pagare un’imposta pari ad Euro 10.689,80, come prima.
     
    Dunque , a partire dal 1° luglio 2014,  il carico fiscale derivante dalla detenzione di una partecipazione non qualificata risulta essere superiore rispetto a quello riferito ad una partecipazione qualificata. Tale sproporzione sarà tanto più elevata quanto più bassa risulta essere l’aliquota marginale Irpef del contribuente
     

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