A decorrere dall’1.7.2014 è stabilita un’ aliquota pari al 26% .
Si tratta sia della ritenuta che dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici,vale a dire agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR e ai ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
Gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate passano dal 20% al 26% ; inoltre passa dall’attuale 20% al 26% anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari.
Non subisce modifiche la tassazione riferita agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all’art. 26, comma 8-bis, DPR n. 600/73; agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE “white list” (ritenuta dell’1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73).
Per i risultati derivanti dai fondi pensione viene confermata l’imposta sostitutiva dell’11%.
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni, essa cambia in base alla tipologia di reddito.
In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014.
Per gli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 ,si applica a quelli maturati dall’1.7.2014; in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, maturati dall’1.7.2014.
Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011; 76,92% del loro ammontare se realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014.
A decorrere dall’1.7.2014 per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di specifiche condizioni, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97.