> >

Titoli di Stato fermi al 12,5%

  • di Luigi Mondardini

    La tassazione degli interessi derivanti dai titoli di Stato non subirà alcun incremento a partire dal 1° luglio 2014.

    Infatti il decreto Irpef prevede che l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie non riguarda tali strumenti finanziari; pertanto le persone fisiche che detengono titoli di Stato continueranno a subire la vecchia aliquota del 12,5%.
     
    Il mantenimento del'attuale tassazione riguarda  sia gli interessi relativi a Btp, Btp Italia, Cct, Ccteu, sia lo scarto di emissione relativo a Bot e Ctz.
     
    I soggetti esteri che sottoscrivono titoli di Stato italiani sono generalmente tassati esclusivamente nel proprio Paese di residenza, qualora quest'ultimo sia compreso nella white list che contiene gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
     
    Le persone fisiche residenti in Italia che sottoscrivono titoli di Stato emessi da Stati esteri compresi nella white list di cui all'articolo 168-bis del Tuir sconteranno la medesima tassazione applicabile ai titoli di Stato italiani. 
     
    Il regime fiscale dei titoli emessi da enti territoriali appartenenti allo Stato italiano è il medesimo dei titoli emessi dallo Stato. 
    I rendimenti dei titoli emessi da enti territoriali appartenenti a Stati esteri inclusi nella white list sono invece attualmente tassati nella misura del 20%.
    Nel decreto appena approvato è previsto che a partire dal 1° luglio 2014 la tassazione dei predetti titoli sarà equiparata a quella dei titoli di Stato italiani e la relativa aliquota scenderà pertanto dal 20% al 12,5%. 
     
    Anche i  buoni fruttiferi postali continueranno a beneficiare dell'aliquota ridotta del 12,5%, che verrà applicata sulla quota di interessi maturata sino all'atto del rimborso del titolo
     
    Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla negoziazione di titoli di Stato, tali redditi sono imponibili nella misura del 62,5% del loro ammontare.
    Sulla base imponibile così determinata trova applicazione l'aliquota del 20%; pertanto  l'aliquota effettiva sarà pari a quella gravante sugli interessi, che ammonta al 12,5%. 
    Dal 1° luglio, la percentuale di imponibilità delle predette plusvalenze passerà dal 62,5% al 48,08%; applicando la nuova aliquota del 26%, il risultato finale non cambierà. Anche le plusvalenze su titoli pubblici continueranno a essere tassate al 12,5%. 
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link