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Penalizzate le partecipazioni non qualificate

  • di Luigi Mondardini

    L’incremento della tassazione sui proventi finanziari penalizza i soci non qualificati.

    Infatti i  coloro che detengono partecipazioni non qualificate subiscono un incremento di tassazione deal 20% al 26%.
    Per i dividendi percepiti da persone fisiche, società semplici e soggetti esenti Ires saranno  interessati da un incrementi di ben sei punti percentuali (dal 20 al 26%) nelle ritenute alla fonte subite. 
     
    L’incremento riguarda  i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014, anche se  la distribuzione è stata deliberata prima di questa data ; neppure rileva il fatto  che gli utili si riferiscano ad un esercizio per il quale era ancora applicabile la vecchia aliquota. 
     
    Si ricorda che  fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota prevista era pari al 12,50%. 
    Resta quindi notevolmente inferiore la tassazione  prevista per i titoli di Stato che risultano ancor più convenienti rispetto all’investimento in titoli di società.
     
    Al contrario non sono colpiti dall’incremento  della tassazione disposto con il Dl 66/2014, coloro che detengono le partecipazioni nell’ambito del reddito d’impresa.
     
    Anche chi detiene  partecipazioni qualificate non è interessato alla nuova aliquota; in questo caso  infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente). 
     
    Le partecipazioni qualificate non sono interessate da alcun incremento e continuano a godere di un regime fiscale sicuramente più conveniente rispetto a quello previsto per le partecipazioni non qualificate. 
     
    In base all’art. 67 del Tuir, le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
     

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