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Rateazione delle somme iscritte a ruolo

  • di Luigi Mondardini

    Ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 602/1973, il contribuente può chiedere direttamente all'agente della riscossione, in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, la rateazione delle somme iscritte a ruolo.

    Con l’intervento apportato con il Decreto “del Fare” all’art. 19 è stata prevista per i contribuenti la possibilità di ottenere un piano di rateazione che arrivi sino a 120 rate qualora essi si trovino, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

    Tale possibilità era però  subordinata all'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. Finalmente sulla  G.U. 8.11.2013, n. 262 è stato pubblicato il D.M. 6.11.2013 contenente le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione straordinaria a 120 rate.

    L’accesso alla rateazione non è peraltro automatico:  l’agente della riscossione dovrà infatti accertare che ricorrano congiuntamente due requisiti fondamentali e cioè l'impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

    Tali condizioni sussistono in determinate circostanze e cioè  quando l'importo della rata per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, determinato sulla base dell'Indicatore della situazione reddituale (Isr), rilevabile dalla certificazione Isee dello stesso nucleo familiare da produrre in allegato all'istanza.

    Per tutti gli altri soggetti le condizioni sussistono quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 e 1.  In particolare, sotto il profilo del valore della produzione mensile, la società interessata dovrà allegare una certificazione da cui emerga la somma degli importi relativi ai numeri 1, 3 e 5 della voce A del conto economico, ossia rispettivamente la somma dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, delle “variazioni dei lavori in corso su ordinazioni” e della voce “altri ricavi e proventi” infrannuale rapportato su base mensile.

    Per la determinazione dell'indice di liquidità, invece, la società dovrà allegare un prospetto da cui emerga:

    - il valore della liquidità differita, dato dalla somma dei crediti verso clienti, imprese controllanti, tributari e altri (entro l'esercizio successivo) e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

    - il valore della liquidità corrente, dato dalle disponibilità liquide;

    -  il valore del passivo corrente, dato dalla somma dei debiti della società esigibili entro l'esercizio successivo. Tali poste di bilancio sono desumibili dalle voci C (attivo circolante) e D (debiti) della situazione patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

     

     

     

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