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Possibili diverse modalità di rateizzare il debito con il Fisco.

  • di Luigi Mondardini

    Numerose sono le rateizzazioni previste per il contribuente oltre a quella decennale (120 rate) di cui si parla in quest’ultimo periodo.

    In primo luogo e’ possibile  rateizzare gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatici (articolo 36-bis D.P.R. n. 600/1973)  e dei  controlli formali (articolo 36-ter) .

    In questi casi è prevista la possibilità di un piano di rateazione trimestrale della durata massima di 6 rate per gli importi fino a 5.000 euro e di  20 rate per gli importi a debito oltre i 5.000 euro.

    Dunque in presenza di una richiesta da parte del fisco di un pagamento di 10 mila Euro, si può facilmente accedere ad una rateizzazione di 5 anni.

    La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 
     

    Controllo automatizzato/  formale  e redditi a tassazione separata

    Fino a 5.000 Euro

    6 rate trimestrali

     

    Oltre i 5.000 Euro

    20 rate trimestrali

     

    Sull’importo delle rate successive sono dovuti unicamente gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione ed è inoltre possibile richiedere la formazione di rate di pari importo o di importo decrescente. 

    Rispetto alla possibilità concessa dalla rateazione decennale, l’indubbio vantaggio della rateazione delle comunicazioni di irregolarità è rappresentato dai minori importi da pagare. 

    L’adesione al pagamento a seguito di avviso bonario comporta anche l’applicazione di minori sanzioni;  al posto del 30% dovuto per  per omessi o ritardati pagamenti , in sede di controlli automatici le stesse  sono ridotte a 1/3, mentre, nel caso di controlli formali, le stesse sono ridotte a 2/3. 

    Le sanzioni sono invece escluse nel caso di avvisi di liquidazione delle imposte per i redditi soggetti a tassazione separata. 

    Non sono inoltre previsti aggi o interessi moratori, i quali intervengono solo quando le somme sono affidate all’Agente della riscossione. 
    Infine, aspetto non secondario, a prescindere dall’importo per il quale si richiede la rateazione non è infine richiesta alcuna garanzia. 

    Certamente i termini concessi per la rateazione delle comunicazioni di irregolarità sono più limitati rispetto alle 120 rate che possono essere concesse da Equitalia; infatti nel caso di avvisi bonari e di liquidazione le rate sono al massimo 20, sebbene trimestrali (per un totale di 5 anni).

     
    Inoltre un aspetto rilevante e’ quello che riguarda la decadenza che e’ più stringente rispetto a quella concessa nell’ipotesi di rateazione da parte dell’Agente della riscossione.

    Nel caso di rateazione presso l’Agente della riscossione si decade dal beneficio dopo il pagamento di 8 rate anche non consecutive, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni di irregolarità è prevista la decadenza a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, qualora la stessa non venga versata entro la scadenza della rata successiva, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso..

    Si decade invece immediatamente dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento della prima rata nei termini. 

    A seguito della decadenza l’importo viene iscritto a ruolo e sarà possibile per il contribuente chiedere un ulteriore piano di rateazione presso l’Agente della riscossione. 

    Si ricorda che non è concessa alcuna possibilità di rateazione per gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, per i quali è necessario attendere che le somme siano iscritte a ruolo, maggiorate degli ulteriori costi connessi agli interessi e agli aggi di riscossione.

    Allo stesso modo, qualora il contribuente decida di impugnare un accertamento esecutivo dovrà provvedere a versare a titolo provvisorio 1/3 della maggior imposta accertata senza poter chiedere alcuna forma di rateazione, se non a seguito dell’iscrizione a ruolo.

    Naturalmente e’ possibile rateizzare anche gli importi dovuti a seguito di accertamento o definizione di PVC (processi verbali di liquidazione:

     

    Accertamento con adesione, definizione PVC, inviti al contraddittorio  

    Fino a 51.645,69 Euro

    8 rate trimestrali

     

    Oltre i 51.645,69 Euro

    12 rate trimestrali

     

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