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Debiti a ruolo: rateizzazione fino a 120 rate

  • di Luigi Mondardini

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013, il Decreto del MEF del 6 novembre 2013 sulla rateizzazione Equitalia.

    Definite le regole applicative della misura introdotta a favore dei contribuenti che si trovano in difficoltà economica, indipendente dalla loro responsabilità, ma derivante dalla congiuntura economica; e’ consentita una rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

    Si prevedono  4 diversi piani di rateazione Equitalia:

    1. "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate; in caso di temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
    2. "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate; in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
    3. "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate; in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilita', ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
    4. "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate; in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilita', ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

    L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione :

    - di accertata impossibilita' per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario

    - di solvibilita' dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

    Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

    • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, e' superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
    • per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), e' superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidita' [( Liquidita' differita + Liquidita' corrente ) / Passivo corrente ] e' compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

    Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al  decreto.

     

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