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I contributi degli iscritti alla Gestione separata INPS

  • di Luigi Mondardini

    I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo e all’ acconto.

    In particolare, con riguardo al saldo 2013 e alla prima rata dell’acconto 2014, il versamento va effettuato entro:
    - il  16.6 ovvero 16.7 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga;
    - il 7 luglio  ovvero il  20.8 (+ 0,40%), per i soggetti che usufruiscono della proroga.
     
    Ai fini della determinazione di quanto dovuto va compilata la Sezione II del quadro RR del mod. UNICO 2014 PF.
     
    Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata e quindi alla compilazione del quadro RR i professionisti obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso la Cassa di appartenenza; ed  i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo assoggettati, per l’attività professionale esercitata, ad un’altra forma di previdenza quali, ad esempio, ostetriche iscritte alla Gestione IVS e maestri di sci.
     
    Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o hanno esercitato la facoltà di non versamento / iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, Inarcassa, CNPADC).
     
    I contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di reddito di lavoro autonomo  vanno determinati sul reddito IRPEF, ossia sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, compreso quello prodotto in forma associata e/o in regime dei minimi.
     
    Occorre quindi  fare riferimento ai seguenti quadri del mod. UNICO 2014 PF e precisamente :  
    - quadro RE, rigo RE25 (rigo RE22 per i soggetti in regime delle nuove iniziative);
    - quadro LM, rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9), per i contribuenti minimi;  
    - quadro RH, rigo RH15 o RH16 ovvero, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo, rigo RH18.
     
    Non concorrono alla determinazione della base imponibile contributiva i  i redditi di lavoro autonomo già assoggettati a contribuzione presso altre Gestioni previdenziali obbligatorie o Casse di previdenza professionali;  i redditi già assoggettati a contribuzione alla Gestione separata da parte del committente (è il caso dei co.co.co, degli associati in partecipazione, ecc.).
     
     
    Per il saldo dei contributi 2013 (  rappresentato dalla differenza tra quanto dovuto in base al reddito conseguito nel 2013 e quanto versato a titolo di acconto) i contributi alla Gestione separata 2013 vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote: 
    - non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 27,72%;
    - iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta) 20% 
    - Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2013 a € 99.034
     
    L’acconto 2014 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2013 desumibile dal mod. UNICO 2014 PF a rigo RE25, ovvero per i soggetti in regime delle nuove iniziative a rigo RE22 ovvero per i contribuenti minimi a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9).
     
    Le aliquote applicabili per il 2014, alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2014, sono così differenziate:
     
    - pensionato iscritto ad altra gestione obbligatoria:  22%
    - non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato , titolare di partita IVA 27,72%
    - Non titolare di partita IVA, (ad esempio  co.co.co. e co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta, borsista) : 28,72%
    - Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2014 a € 100.123
     
    L’acconto dovuto alla Gestione separata INPS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2014.
    In base a tale stima, pertanto, il contribuente può versare un acconto inferiore o non versare alcunché.
     
    In  presenza di redditi appartenenti a diverse tipologie, ai fini dell’individuazione
    del reddito imponibile sul quale determinare i contributi in esame è necessario considerare i redditi già assoggettati alla contribuzione alla Gestione separata.
    È il caso, ad esempio, del lavoratore autonomo che percepisce anche redditi di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il committente ha versato i relativi contributi. In tale ipotesi il compenso derivante dalla co.co.co concorre alla formazione del massimale annuo.
     

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