L'Inps con Circolare del 5 febbraio 2015 n. 27 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive
Ed inoltre il massimale e minimale di reddito per l'anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata.
E' confermata l'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa allamaternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento .
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015:
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 30,72%
- soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie : 23,50%.
Tali aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2015, è di € 100.324,00.Per l'anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 23,50 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota del 30,72 per cento avranno l'accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente,
si conferma la misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.