La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta anche sulle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
E’ stato infatti previsto l’aumento di un punto percentuale (dal 21% al 22%) e di un punto e mezzo percentuale (dal 22% al 23,5%) dell’aliquota contributiva della Gestione separata per l’anno 2014 e per l’anno 2015 dovuta da pensionati e dai soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Inoltre è rimasta bloccata l’aliquota al 27% per l’anno 2014 solo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati.
Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS e all’obbligo contributivo una serie di categorie: i venditori porta a porta (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6,410,26); i collaboratori coordinati e continuativi (quali ad esempio i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori); i lavoratori autonomi occasionali (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 5.000); gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; i collaboratori a progetto; i lavoratori autonomi titolari di partita Iva privi di una cassa di previdenza.
La Legge di Stabilità 2014 interviene nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ma che sono titolari di un’altra posizione previdenziale o pensionati, incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge 92/2012 e fissando per il 2014 l‘aliquota al 22% (rispetto al 21% previsto); inoltre viene differenziando il trattamento previdenziale per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS bloccando l’incremento dell’aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva.
Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata INPS (quali ad esempio collaboratori a progetto, co.co.co, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, …) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stata fissata al 28,72%.
Le nuove aliquote contributive decorrono dai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2014, ad eccezione di quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente(quali ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto) per i quali vige il principio di cassa allargato secondo il quale “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Per queste tipologie di compensi, se pagati entro il 12 gennaio 2014, si applicano le aliquote contributive previste per l’anno 2013.