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Aliquote INPS 2015: blocco per i lavoratori autonomi

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto “Milleproroghe” prevede il blocco per il 2015 dei contributi dovuti alla Gestione separata.

    Attualmente all’esame del Senato, il decreto dispone  che anche per il 2015 la misura dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS è “bloccata” al 27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA.
     
    Pertanto non scatta l’incremento di tre punti percentuali rispetto al 2014 previsto dalla Riforma del lavoro; contestualmente è stato bloccato l’aumento delle aliquote previdenziali anche per il 2016 e 2017
     
     
    E’ quindi prorogata anche per il 2015, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non iscritti ad altra forma previdenziale, l’applicazione dell’aliquota del 27% in luogo di quella del 30% disposta dalla Legge n. 92/2012 ai fini della determinazione dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
     
    La Finanziaria 2015, non avendo concesso per il 2015 il blocco all’incremento dell’aliquota prevista  , ha fatto sì che per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (titolari o meno di partita IVA), trovasse applicazione la “progressione” degli aumenti delle aliquote previste dalla Legge n. 92/2012.
    Pertanto a seguito delle predette modifiche, per il 2015 l’aliquota contributiva dovuta dai soggetti privi di altra copertura previdenziale risultava pari al 30% (+ 0,72%).
     
    Il decreto mille proroghe , intervenendo sul primo periodo del  comma 744, Legge n. 147/2013, dispone che: 
     
    “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata … che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 …, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”.
     
    Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata la differenziazione dell’aliquota, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA.
     
    La stessa è  pari  al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (in luogo del 30% previsto dalla Legge n. 92/2012), analogamente a quanto già in vigore per il 2014;  al 30% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA.
     
    Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc..
     
    Si ricorda  che per il 2015  è fissato a € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo; a € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
     
    Per il 2016 e 2017 il Decreto in esame fissa l’aliquota dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS rispettivamente nella misura del 28% e del 29% in luogo rispettivamente del 31% e 32%.
     
    La riduzione dell’aliquota contributiva sarà ufficiale soltanto dopo l’approvazione definitiva del DL n. 192/2014 e diverrà operativa dal 2015, successivamente alla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione.
     
    Tabella riepilogativa contribuzione 2015:
    - pensionato: 23,5%
    - Iscritto ad altra gestione obbligatoria:23,5% 
    - Non iscritto ad altra gestione, con partita IVA: 27,72%
    - Non iscritto ad altra gestione, senza partita IVA (*): 30,72%
     
    ( * ) Co.Co.Co. , Co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta,…
     

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