
Coloro che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ("rottamazione delle cartelle di pagamento") devono provvedere al pagamento della
terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'agente della riscossione. Chi ha presentato domanda ma non ha pagato le prime due rate entro le scadenze del 31 luglio e del 30 settembre scorsi, può rimediare versando tutte e tre le rate.
In entrambi i casi, il versamento delle somme può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente comunicato nella “dichiarazione di adesione"
- mediante bollettini precompilati che l'agente della riscossione ha allegato alla comunicazione
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.