
Le società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che entro il 30 settembre 2016 hanno assegnato o ceduto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che si avvalgono del regime fiscale introdotto dalla Stabilità 2016, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Le stesse società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili – diversi da quelli strumentali – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che entro il 30 settembre 2017 si sono trasformate in società semplici, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.
La sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
- 1836 imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015
- 1837 imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015.
Coloro che al 31 ottobre 2016 rivestivano la qualifica di “imprenditore individuale” e l'hanno conservata fino al 1° gennaio 2017, che possedevano beni immobili strumentali e che entro il 31 maggio 2017 hanno optato per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Nell’F24 va inserito il codice tributo:
- 1127 imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’impresa individuale – articolo 1, comma 121, legge 208/2015.