
Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai
contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo
1695.