
Ultimo giorno utile per la redazione, entro 4 mesi della chiusura dell’esercizio, di apposito
rendiconto da conservare secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli
enti no profit.
In particolare:
- gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco) devono accompagnare all’apposito rendiconto una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/87, le Onlus che in un anno abbiano conseguito proventi, relativi all’attività complessiva, di ammontare non superiore a 51.645,69 euro, in luogo delle scritture contabili possono procedere a redigere una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, da accompagnare al rendiconto
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) devono redigere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previste, un apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.