I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal
1° luglio 2013, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Questi i codici tributo da indicare:
- 115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
- 112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
- 107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
- 114T imposta di registro - proroga contratti di locazione
- 110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
- 113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto
- 108T imposta di registro per affitto fondi rustici.