
I
titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal
1° gennaio 2013, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Questi i codici tributo da indicare:
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115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
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112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
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107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
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114T imposta di registro - proroga contratti di locazione
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110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
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113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto
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108T imposta di registro per affitto fondi rustici