Non è ammessa la deducibilità del 50% della quota Imu deducibile (30% per il 2013, 20% dal 2014) versata per gli immobili utilizzati promiscuamente da imprese o professionisti.
La deduzione dell’Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo è consentita a partire da quella relativa all’anno 2013; pertanto, un’eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile. La deducibilità dell’imposta è legata al suo effettivo pagamento: l’Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 non potrà essere “scalata” nel 2013, ma nel 2014.