Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente,generalmente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.
Premettendo che per trasferta si intende lo spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro, verso un altro luogo, al fine di svolgere l’attività lavorativa, è necessario separare l’ipotesi in cui il dipendenti effettui la trasferta di lavoro al di fuori del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, da quella svolta all’interno dello stesso Comune:
- nel primo caso è previsto il regime di non imponibilità;
- nel secondo caso invece l’indennità percepita dal dipendente è soggetta a tassazione.
Il 30 ottobre 2015 è intervenuta una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che introduce una novità su questo tema.
Con riferimento al caso in cui il dipendente parta per la trasferta dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro, le Entrate hanno precisato che l’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall’articolo 49 del Tuir e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1.
In tale importo, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.