Botta e risposta

mercoledì 03 dicembre 2014

Trasferimento di immobile a titolo gratuito e Ape

L’obbligo di allegazione dell’attestazione di prestazione energetica (Ape) è previsto esclusivamente per i contratti di compravendita immobiliare, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i nuovi contratti di locazione di edifici (legge n. 9/2014). Sono esclusi da tale obbligo i contratti di locazione di singole unità immobiliari (in cui, comunque, occorre inserire una clausola con cui il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici) nonché i contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come donazioni o successioni). L’immobile trasferito mortis causa deve pertanto essere dotato di Ape, ma l’erede non è tenuto a dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’Ape con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio.

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