Botta e risposta

domenica 14 dicembre 2014

Tracciabili i movimenti di denaro per enti non profit e proloco

La Risoluzione del 19.11.2014 n. 102 prevede l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni di denaro di importo superiore ad euro 516,46 anche per enti non profit e le proloco. L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 19 novembre 2014 n. 102, chiarisce che pagamenti e versamenti debbano essere tracciati anche per leassociazioni senza scopo di lucro e per le associazioni pro-loco,al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.   Si ricorda che l’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a euro 516,46, “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.   In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991.   Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge.   In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge 133/1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

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