Sono assoggettati a tassazione anche i canoni di locazione immobiliare non percepiti ovvero percepiti in un periodo d’imposta successivo.
In particolare, si evidenzia che il proprietario è tenuto a dichiarare il reddito derivante dal fabbricato abitativo locato, a prescindere dall’effettivo incasso dei canoni, a meno che, entro il termine di presentazione della dichiarazione, si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino.
Tale “deroga” non opera per le locazioni immobiliari non abitative, il cui canone va quindi sempre dichiarato a prescindere dall’effettivo incasso, fintanto che il contratto di locazione non venga risolto