La normativa non ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale della TASI.
In tale contesto, quindi, trova applicazione la disciplina generale in materia di deducibilità dei costi. Di conseguenza il tributo in esame è deducibile per cassa a condizione che sia inerente a beni relativi all’impresa ex art. 43, TUIR, vale a dire:
immobili, strumentali, per natura e destinazione; immobili destinati alla vendita; aree fabbricali se ed in quanto contabilizzate tra i redditi d’impresa.
Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilità in esame venga meno per effetto dell’art. 90, comma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, non sono ammessi in deduzione.
Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo all’utilizzatore.