Botta e risposta

lunedì 03 agosto 2015

Tasi deducibile

La normativa non ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale della TASI. In tale contesto, quindi, trova applicazione la disciplina generale in materia di deducibilità dei costi. Di conseguenza il tributo in esame è deducibile per cassa a condizione che sia inerente a beni relativi all’impresa ex art. 43, TUIR, vale a dire: immobili, strumentali, per natura e destinazione; immobili destinati alla vendita; aree fabbricali se ed in quanto contabilizzate tra i redditi d’impresa. Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilità in esame venga meno per effetto dell’art. 90, comma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, non sono ammessi in deduzione. Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo all’utilizzatore.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link