Con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 è stato precisato che la detrazione del 36%-50% , in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene.
Nella circolare n.24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente chiarito che la «detenzione materiale e diretta dell’immobile» sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale.
Anche in questo caso, è comunque necessario che l’erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per poter fruire del beneficio. Pertanto, se l’immobile è libero (non affittato), si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal defunto a tutti gli eredi in quota parte anche se questi risiedono altrove.