L’agevolazione prima casa (che consente l’applicazione del¬l’im¬posta di registro del 2% o dell’IVA al 4% agli atti di trasferimento immo¬bi¬lia¬re a titolo oneroso) ora potrà applicarsi anche ove l’acquirente sia titolare, al mo¬men¬to del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acqustato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.
Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.
Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l’accesso all’agevolazione a chiunque fosse in possesso di un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.
Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abita¬zio¬ne, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.