Tra i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dello split payment vengono ricomprese le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.
Si tratta ad esempio:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria.
Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria.