C.M. 1/E/2015. E’ stato chiarito che lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa in base all’articolo 21 del D.P.R. 633/72.
Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale; sono inoltre esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale, nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.
Restano anche escluse dallo split payment quelle che il documento di prassi definisce “le piccole spese dell’ente pubblico”, sempreché non siano documentate da fattura intestata all’ente medesimo; si tratta, di fatto, delle spese operate per il tramite del fondo economale.