E’ prevista la possibilità per il contribuente di provvedere alla regolarizzazione, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale.
La correzione dell'adempimento , vale a dire l'invio di un elenco sostitutivo, è resa possibile, in quanto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 ha espressamente previsto la procedura di annullamento o di sostituzione di un precedente invio.
Anche se la disposizione non lo prevede, si ritiene che l'apertura del termine di un anno valga anche nel caso di omessa presentazione del modello, che comunque è un'ipotesi ravvedibile.
Il ravvedimento è ammesso solo se, prima della regolarizzazione, non siano intervenuti dei fatti interdittivi del ravvedimento stesso (vale a dire: non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altri atti di accertamento ovvero che la violazione non sia stata constatata).
La sanzione si applica per ogni modello omesso o incompleto o non veritiero e quindi il ravvedimento va operato correggendo ogni singolo inadempimento.