Sono escluse importazioni, esportazioni ed operazioni intracomunitarie . Il provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, ha previsto l’esclusione dall’adempimento per:
le importazioni; le esportazioni ex art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72; le operazioni intracomunitarie.
Sono, invece, soggette all’obbligo di comunicazione le forniture all’esportatore abituale, anche tramite commissionari, di cui alla lettera c) dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/72.
Per quanto riguarda le operazioni intra-Ue, risultano fuori dallo “spesometro” gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitarie di cui al DL 331/93.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggette all’obbligo di comunicazione le cosiddette “triangolazioni comunitarie” ex art. 58 del DL 331/93, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate alle esportazioni ai soli fini del regime di non imponibilità IVA.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni di servizi intraUe, esulano dalle comunicazioni dello “spesometro” le prestazioni “generiche” rese o ricevute di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, in quanto già rilevate nell’ambito dei modelli INTRASTAT.
Secondo quanto indicato dalle istruzioni alla compilazione del modello polivalente gli acquisti di servizi non “generici” sono inclusi nel quadro SE, se documentati da fattura.