L’art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA. Per il 2013 l’invio doveva essere effettuato entro il 10.4.2014 per i contribuenti mensili e il 22.4.2014 per gli altri soggetti.
In mancanza di una specifica disposizione sanzionatoria, in caso di invio di dati incompleti o errati ovvero mancato invio entro i termini di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2011, n. 24/E ha precisato che “l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997”.
Tale disposizione prevede che siano punite “ con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila [€ 258] a lire quattro milioni [€ 2.065] le seguenti violazioni a)omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Quindi, purché la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche , si ritiene che le suddette irregolarità possano essere sanate entro 1 anno dalla scadenza avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, e quindi versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 del minimo) utilizzando il codice tributo “8911”.
Un definitivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate agevolerebbe il comportamento dei contribuenti.