Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate non vanno incluse nello spesometro ordinario
Questo perché gli operatori finanziari, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, in base all’art. 21 co.1-ter del D.L. 78/2010, sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso esonero non viene previsto per i pagamenti con bonifico o assegni