Rientrano quelle sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione per laureati e di perfezionamento post universitario – i c.d. master – purché siano assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari di specializzazione e siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati, senza alcun limite.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria risultano detraibili:
- le tasse di immatricolazione e di iscrizione, anche se riferite ad anni fuori corso;
- le tasse versate per il sostenimento degli esami ;
- i contributi relativi ai test di accesso ai corsi di laurea e le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) in quanto trattasi di “corso di istruzione universitaria”;
- i corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca;
- le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica. Tali istituzioni sono considerate sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Sono escluse le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.
Non sono invece detraibili le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, spese di trasporto, vitto ed alloggio.
La detrazione è ammessa per le spese sostenute per istituti o università italiane o straniere di struttura pubblica o privata.
In caso di spese sostenute presso istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse e i contributi dovuti agli istituti statali italiani.
Per le spese di frequenza a corsi di istruzione presso istituti e università esteri occorre far riferimento ai corsi tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente