Botta e risposta

mercoledì 01 ottobre 2014

Spesa per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all’articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico. La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto

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