Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all’articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico.
La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto