Le nuove norme limitano l’agevolazione ad alcune tipologie di interessi e la condizione che l’intero debito erariale venga pagato in una unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 ( imposte, sanzioni ed aggi di riscossione).
I commi 618 – 624 della Legge di Stabilità consentono ai debitori di estinguere i carichi inclusi nei ruoli “emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013” con il pagamento dell’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo (in caso di rateazioni in corso), con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del medesimo decreto. Inoltre sono dovute le somme a titolo di remunerazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999 (ossia, in particolare, l’aggio dovuto all’agente della riscossione).
Pertanto è necessario , ai fini della definizione agevolata, che i debitori versino in un’unica soluzione le somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e, a seguito del versamento, gli agenti della riscossione provvederanno ad informare gli stessi, entro il 30 giugno 2014, dell’avvenuta estinzione del debito.
Con il comunicato stampa del 23 gennaio 2014, si è poi chiarito , in particolare, che rientrano nell’agevolazione “per esempio” le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali, come il bollo dell’auto e le multe per le violazioni del codice della strada.
Sono peraltro escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e dei tributi locali non affidati a Equitalia, ma, soprattutto restano esclusi i contributi richiesti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail).