La norma di vantaggio, ex art.18 del decreto legge 91/2014, rubricato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”, si rivolge ai titolari di reddito d’impresa.
Rientrano in tale categoria:le imprese individuali, le società di persone e di capitali, gli enti diversi dalle società (associazioni, trust, ecc), limitatamente agli investimenti eseguiti nell’ambito dell’attività commerciale da cui deriva il reddito d’impresa.
Non vi sono preclusioni per quanto concerne il regime contabile adottato; di conseguenza anche i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) che adottano il regime di contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta in esame.
Sono altresì ammesse le imprese che determinano il reddito d’impresa con regimi forfetari o soggetti ad imposta sostitutiva, nel cui ambito sono compresi i contribuenti minimi, nonché coloro che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000.
Unici esclusi dalla norma agevolativa sono tutti quei soggetti che non producono reddito d’impresa, ossia gli esercenti attività di lavoro autonomo (in forma individuale o associata), nonché le società semplici.