Una società è considerata “di comodo” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi oppure in un triennio sia in perdita per 2 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.
Il credito IVA risultante dal relativo Modello della società “non operativa” non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione nel mod. F24 o ceduto, ma può soltanto essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche (c.d. “compensazione verticale”).