Tra le cause oggettive di disapplicazione automatica della disciplina dell’articolo 30, comma 4-ter, della L. 724/94, introdotte dal Provv. dell’11 giugno 2012, quella della lett. f) prevede la disapplicazione per le società che conseguono un margine operativo lordo positivo.
Il MOL è pari alla differenza tra il valore della produzione (lett. A] del Conto economico) e i costi della produzione (lett. B] del Conto economico al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti di cui ai numeri 10], 12] e 13] della lett. B]).
Se il MOL è positivo, la società, a prescindere dal fatto che possa aver dichiarato una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore ed è da considerarsi esclusa dall’applicazione del regime delle società di comodo. Anche i periodi d’imposta che rientrano nel monitoraggio triennale sono esclusi dal computo laddove, anche su uno solo dei periodi d’imposta, si sia realizzato un MOL positivo a prescindere dall’entità del risultato in questione.
Con la Risoluzione n. 107 dell’11/12/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica va determinato escludendo dai costi della produzione (lettera B] del conto economico), l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio e a prescindere dalle scelte contabili effettuate dal soggetto interessato, nonché dalla data di sottoscrizione e/o dalla durata del contratto di leasing.
Ciò al fine di assicurare un paritario trattamento tra le due modalità di “acquisizione” dei beni immobili strumentali all’esercizio d’impresa (acquisto con finanziamento o leasing).