Il credito d'imposta riconosciuto agli operatore del settore dei trasporti può essere usato in compensazione con il modello F24 (indicando il codice tributo 6740) oppure, in alternativa, può essere chiesto a rimborso (articolo 1 del Dl 265/2000). Non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e non rileva per il calcolo delle quote degli interessi deducibili e degli altri componenti negativi. I contribuenti che hanno ottenuto il credito di imposta devono però indicarne l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui matura il credito e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato