La disposizione parla di servizi di pulizia relativi ad edifici, senza distinguere la loro tipologia. Pertanto il reverse charge si applica sempre.Ovviamente alla condizione che il committente sia un soggetto Iva.
Nulla cambia, si emette una fattura normale, per i servizi pagati dai privati o dal condominio, che non è un soggetto di imposta.
E anche il prestatore deve essere iscritto all’Iva. Quindi la prestazione occasionale di pulizia resa a un soggetto di imposta continua ad essere regolata con una mera ricevuta del prestatore.
Le sanzioni sono disciplinate dal comma 9-bis dell’articolo 6 del Dlgs 471/97. In sintesi se viene emessa la fattura normale anziché in reverse, la sanzione per il cliente è del 3% dell’imposta se il fornitore la versa all’erario. Ma se lui non adempie, il cliente ha la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.