Chi esce dal regime dei minimi non perde automaticamente tutti i vantaggi,potendosi avvalere del regime previsto dal’art. 27 comma 3 del Dl 98/2011.
Nel caso siano venute meno le condizioni di permanenza del regime dei minimi quali il compimento dei 35 anni ed il superamento dei 5 anni di utilizzo del regime dei minimi, e’ possibile optare tra regime ordinario e regime super semplificato, che rappresenta in ogni caso il “regime naturale” a cui accedere,fermo restando la necessità di conservare tutti i requisiti previsti (ad es. ricavi o compensi non superiori ai 30 mila Euro).
Il reddito verrà in ogni caso determinato secondo il principio di CASSA per i professionisti o di COMPETENZA per le imprese; il reddito si sommerà poi agli altri eventualmente posseduti dal contribuente e si potranno dedurre gli oneri deducibili prima di applicare l’Irpef.
Ai fini IRAP e’ previsto l’esonero
Le semplificazioni più rilevanti sono sul piano contabile:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e Imposte dirette;
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA;
- esonero presentazione della dichiarazione IRAP;
Restano alcuni adempimenti:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione delle operazioni;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi.
- Obbligo compilazione del modello relativo agli studi di settore.
- Unico versamento iva in corrispondenza del termine per il saldo del modello di dichiarazione iva annuale, senza applicazione degli interessi 1%.