Nel caso di contestazioni relative a fatture emesse per operazioni inesistenti, inoltre, a provare la frode è la valutazione complessiva degli indizi e non del singolo fatto
L’Iva assolta sull’acquisto del carburante destinato ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è detraibile solo se le relative schede carburanti, da completare in ogni loro parte, sono debitamente sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione.
Il requisito della firma, avendo una funzione di convalida del rifornimento, costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alle finalità previste dalla legge.
Inoltre, nel giudizio inerente l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui le prove sono costituite da presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi addotti dall’Amministrazione finanziaria nel loro complesso per desumere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, non potendo limitare il proprio giudizio a uno soltanto di essi.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16338 del 17 luglio 2014.