Botta e risposta

mercoledì 30 luglio 2014

Scheda carburante senza firma non detraibile

Nel caso di contestazioni relative a fatture emesse per operazioni inesistenti, inoltre, a provare la frode è la valutazione complessiva degli indizi e non del singolo fatto L’Iva assolta sull’acquisto del carburante destinato ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è detraibile solo se le relative schede carburanti, da completare in ogni loro parte, sono debitamente sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione. Il requisito della firma, avendo una funzione di convalida del rifornimento, costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alle finalità previste dalla legge. Inoltre, nel giudizio inerente l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui le prove sono costituite da presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi addotti dall’Amministrazione finanziaria nel loro complesso per desumere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, non potendo limitare il proprio giudizio a uno soltanto di essi. Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16338 del 17 luglio 2014.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link