La Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.
Deve trattarsi di beni posseduti alla data dell’1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali .
La rivalutazione si perfeziona tramite il versamento entro il 30.6.2016 di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8% al valore del terreno /partecipazione risultante da un’apposita perizia di stima asseverata.
Nella comunione ereditaria pro indiviso si verifica una suddivisione del diritto di proprietà sul bene “in quote ideali”, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilità di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota.
Si ritiene applicabile anche nel caso di partecipazione in comunione tra più eredi pro indiviso , dove il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota.