Per il mancato versamento delle ritenute o l’insufficienza dello stesso , è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze, maggiorata degli interessi.
Una riduzione della sanzione è prevista per il soggetto che effettua il pagamento delle ritenute entro il 14° giorno dalla scadenza. Tale riduzione viene rapportata ai giorni di ritardo, pari al 2% giornaliero.
La sanzione amministrativa pari al 30% applicabile nel caso di mancato o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate è ridotta a:
- un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 462/97);
- due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 462/97).