Il professionista che non riceve dal sostituto di imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite non perde il diritto allo scomputo, deve però dimostrare che le stesse ritenute siano state effettuate.
Ciò potrà avvenire esibendo la fattura e la relativa documentazione bancaria che comprovi il compenso netto effettivamente percepito .