Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione, riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, non può superare i 96.000 euro.
Per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, tale limite deve essere considerato unitariamente.
Non è quindi possibile computare un autonomo tetto massimo di spesa per gli interventi relativi alle pertinenze (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008).