Per i condizionatori a pompa di calore è possibile alternativamente fruire della Detrazione del 50 per cento (bonus ristrutturazione) oppure della maggiore detrazione del 65 per cento (Detrazione per risparmio energetico) .
L’installazione di uno nuovo o la sostituzione del condizionatore vecchio con uno a pompa di calore inverter (e non solo per il raffreddamento) fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (attualmente pari al 50% con limite di spesa a 96.000 euro), relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico.
Come è noto il 50% si rende applicabile anche agli interventi che sono di ristrutturazione in quanto volti a ottenere un risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie.
Al contrario ove il condizionatore fosse senza pompa di calore, la detrazione non si applicherebbe.
Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale.
In alternativa e a determinate condizioni si rende applicabile la detrazione del 65% con un importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro; tuttavia occorre che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente e non sia una semplice integrazione dello stesso.
Il 65%, oltreché per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici, negozi, capannoni) e anche se posseduti da imprese e società.
Qualora si voglia beneficiare della detrazione per risparmio energetico (bonus 65%), oltre al fatto che i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, è necessario inviare la prescritta scheda informativa all’Enea entro 90 giorni dalla installazione e l’immobile deve essere provvisto di impianto di riscaldamento preesistente.
Infine occorre tener presente che mentre il contribuente in forza della detrazione per le ristrutturazioni può beneficiare anche dell'ulteriore bonus mobili, nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli agevolabili al 65% non sarà agevolabile l'acquisto dei mobili.