Botta e risposta

martedì 10 dicembre 2013

Riduzione canone di locazione ,adempimenti

Per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe anche tacite di un contratto di locazione, l'imposta di registro deve essere liquidata dalle parti contraenti e versata entro 30 giorni dall'evento (articolo 17 del Dpr 131/1986). Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito non è tuttavia riconducibile a tali ipotesi. Pertanto, fatta salva l’ipotesi in cui l'accordo venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussiste in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica intervenuta (risoluzione n. 60/E del 2010). È comunque possibile richiedere la registrazione volontaria, pagando l’imposta di registro in misura fissa (67 euro), al fine di attribuire certezza e computabilità all'accordo, posto che la diminuzione del canone determina la riduzione della base imponibile, ai fini del registro, dell'Iva e delle imposte sui redditi. La registrazione della scrittura privata tra locatore e conduttore sconta in ogni caso l'imposta di bollo fin dall'origine

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